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ANZIANI - Delega al Governo in materia di politiche per le PERSONE ANZIANE. Legge 33/2023

Viene delineata in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente

* Ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi;

* la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; 

* la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case-famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi; 

* la promozione d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; 

* l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD); 

* il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice;

* la previsione d'interventi a favore dei caregiver familiari

Viene demandata ai decreti legislativi delegati anche:

-    la definizione di popolazione anziana non autosufficiente;

-    la definizione del sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

Il provvedimento è stato esaminato in prima lettura dal Senato che ne ha concluso l'esame con alcune modifiche lo scorso 8 marzo

SPECIFICHE

 Il disegno di legge è composto da 9 articoli:

-     l'articolo 1 reca le definizioni, delineando in tal senso l'ambito di intervento del disegno di legge di delega;

-    l'articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega ed istituisce il Comitato interministeriale per la popolazione anziana 

-    l'articolo 3 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità;

-     la disciplina di delega di cui all'articolo 4 (il quale, così come l'articolo 5, è espressamente dedicato alla non autosufficienza) ha l'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, ;

-     l'articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. per coloro che optino per essa, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. Gli aventi titolo all'indennità di accompagnamento hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione (al Governo è demandata la disciplina della reversibilità della scelta), che ingloba l'erogazione monetaria e i servizi alla persona.

-      l'articolo 6 definisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati: sui decreti deve essere acquisita la previa intesa in Conferenza unificata; successivamente sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 

-      l'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia degli statuti e delle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

-      l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, specificando le risorse per attuare le misure previste dalle discipline di delega in oggetto;

-      l'articolo 9 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

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