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BONUS PSICOLOGICO - Inps, pubblicata la circolare sul bonus psicologo 2022. Ecco come usufruirne

l beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso

LA CIRCOLARE INPS

Pubblicata sul sito dell'Inps la circolare sul bonus psicologico nella quale si forniscono le indicazioni operative per la fruizione della misura. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

LE REGIONI

possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. 

BENEFICIARIO E PROFESSIONISTA

* Si intende per “beneficiario”, ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico; 

* per “professionista”, invece, lo specialista regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa.

IL BENEFICIO

Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del soggetto residente in Italia al momento della presentazione della domanda del beneficio in questione, il quale disponga di un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che non sia superiore a 50.000 euro

PARAMETRI E CONDIZIONI

A) in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

B) in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; 

C) in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario. 

LA DOMANDA

La domanda per accedere al beneficio potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

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