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EDILIZIA: scarti riciclabili e non più considerati rifiuti. Criteri e condizioni

Gli scarti inerti dell’edilizia cessano di essere un rifiuto, ma solo a determinate condizioni. A dettarle è un nuovo decreto, datato 15 luglio 2022, firmato dal ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani

AGGREGATO RECUPERATO - Il provvedimento (molto atteso dalla filiera), come detto, fissa i paletti affinché cessi di essere considerato rifiuto (End Of Waste) l'aggregato recuperato, derivante da costruzione e demolizione.

Ci saranno 180 giorni dall'entrata in vigore (dopo la pubblicazione) per adeguare le comunicazioni (effettuate ai sensi dell'art. 216 del dlgs 152/2006) o presentare un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione. Durante questo periodo i materiali risultanti dalle procedure di recupero già autorizzati potranno continuare ad essere utilizzati.

CRITERI E CONDIZIONI

In primis, va ricordato che secondo l'art. 184 ter, comma 1 del dlgs 152/2006 un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfi i criteri specifici riportati. Li ripercorriamo:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

IMPINTI DI RECUPERO - CRITERI

Il testo del nuovo decreto ci indica quale siano le attività essenziali del gestore di impianti autorizzati al recupero. Il processo di lavorazione minimo deve prevedere, a mero titolo esemplificativo, la macinazione, la vagliatura, la selezione granulometrica, la separazione dalla frazione metallica e dalle frazioni indesiderate.

Non sono ammessi, ovviamente, alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

L'AGGREGATO RECUPERATO - DESTINAZIONE

L'aggregato recuperato dev'essere destinato a: scopi specifici, sottofondi stradali, ferroviari ecc, recuperi ambientali, strati accessori, confezione di calcestruzzi e miscele con leganti idraulici.

Una condizione che è ben chiarita dal decreto è che tali utilizzi non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

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