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CITTADINANZA E IMMIGRAZIONE - L'acquisizione della cittadinanza dei minori stranieri

Il 29 giugno 2022 l'Assemblea della Camera ha avviato la discussione del testo unificato delle proposte di legge A.C. 105 ed abbinate-A volto a favorire l'acquisizione della cittadinanza dei minori stranieri legalmente residenti in Italia, nati o entrati in Italia entro i dodici anni, e che hanno compiuto gli studi nel nostro Paese.

Il contenuto della pdl A.C. 105-A

La proposta di legge A.C. 105-A  prevede l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che risieda legalmente in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è necessario aver concluso positivamente il corso medesimo.

Inoltre, con riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale, si precisa che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni saranno definiti i requisiti essenziali che i percorsi di istruzione e formazione devono possedere ai fini dell'idoneità a costituire titolo per l'acquisto della cittadinanza.

La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, resa entro il compimento della maggiore età dell'interessato da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore.

L'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove non sia stata resa la dichiarazione di volontà.

Gli ufficiali di anagrafe hanno l'obbligo di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

È prevista infine l'emanazione di un regolamento governativo che riordini in un unico testo tutte le disposizioni regolamentari in materia di cittadinanza.


GuardiaCivica - CITTADINANZA E IMMIGRAZIONE - L'acquisizione della cittadinanza dei minori stranieri

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