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Fondo di prevenzione usura e Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura: di cosa si tratta

Da svariati anni è nato il Fondo Vittime Antiusura, un fondo di dotazione economico-finanziario a cui possono accedere tutti coloro che sono state vittime di usura, anche da parte delle banche. 

INTERVENTO DELLO STATO nel reato di usura

Un fondo di prevenzione e di denuncia per consentire alle vittime di denunciare i propri usurai, grazie ad una serie di strumenti ed interventi statali previsti e sanciti dalla Legge 23 Febbraio 1999 n.44

BANCHE POTENZIALMENTE USURAIE

 Si allarga la platea delle vittime di usura considerando quella perpetrata da parte delle banche, problema regolato con la Legge 108/1996. La delicata ed annosa materia dell’usura nell’ambito dell’intermediazione creditizia costituisce un vero “rompicapo”, una sorta di anello di congiunzione tra operatività bancaria e la figura del broker creditizio che, pur non avendo l’obbligo di invio della rilevazione del T.E.G (Tasso Effettivo Globale), deve comunque affiggere la rilevazione dei saggi usura presso i luoghi ed i locali in cui espleta la propria attività professionale. 

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI - PUBBLICAZIONE

La Legge 7 marzo 1996, n.108 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse con il finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari creditizi

FONDO DI PREVENZIONE USURA E FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'USURA

Per contrastare il nefasto fenomeno dell’usura, il dettato legislativo 108/1996 ha previsto ed istituto:

1) il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art 14)

2) il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura (art.15).

 Il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura è uno strumento istituito presso l’ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del Ministero dell’Interno: lo stesso eroga prestiti e mutui senza onere di pagare interessi, di durata non superiore ai 5 anni a favore di soggetti che esercitano un’attività imprenditoriale, commerciale, professionale, artigianale, i quali DICHIARINO DI ESSERE STATE VITTIME DI USURA e che risultino COINVOLTI IN UN PREOCESSO PENALE.

FINALITA' DEL FONDO

 l’obiettivo di questo Fondo è quello di finanziare le vittime dell’usura, di incentivarle a collaborare con le Autorità per denunciare l’usuraio, anche le banche. Banca d’Italia accerta l’ammontare del danno subito dai soggetti che richiedono i mutui e prestiti al Fondo di Solidarietà.

FONDO PREVENZIONE E DI SOLIDARIETA' PER USURA - BENEFICIARI

I soggetti che possono accedere al Fondo sono:

1) coloro che sono state vittime di ESTORSIONE esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, 

2) ovvero, con il consenso dell’interessato, il Consiglio nazionale del relativo ordine  professionale o una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

3) le organizzazioni antiracket e antiusura, iscritte nell’apposito albo tenuto dal Prefetto, aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsiva, 

4) coloro che essendo esercenti di un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che risulti persona offesa del reato di usura in un procedimento penale.

Per le vittime di ESTORSIONE si può richiedere accesso al fondo entro 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, è emerso come l’evento lesivo consegua a delitto commesso per finalità estorsive (articolo 7, comma 1, D.p.r 455/99). Per le vittime di USURA entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.p.r. 455/99).

FONDO PREVENZIONE E DI SOLIDARIETA': AUTORITA' COMPETENTI

Per poter beneficiare dei Fondi prevenzione e di solidarietà, i soggetti vittime dell’usura e dell’estorsione devono presentarsi presso:

Uffici territoriali del Governo, le Prefetture,

Associazioni antiracket iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Prefettura della provincia in cui operano,

Fondazioni Antiusura riconosciute e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro

Confidi  (I Confidi sono istituti che prestano garanzie alle imprese socie per facilitare la capacità di ottenere finanziamenti bancari. L’intervento di un confidi è particolarmente utile, se non necessario, per tutte quelle imprese, pur meritevoli di credito, che tuttavia non hanno adeguati patrimoni o capacità)

Per ogni richiesta, inviate una richiesta all’indirizzo PEC: protocolloantiracketusura@pecdlci.interno.it


GuardiaCivica - Fondo di prevenzione usura e Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura: di cosa si tratta

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