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PRESCRIZIONE. Come cambia dal 1 gennaio 2022

La riforma voluta dal M5S è entrata in vigore il primo gennaio: nessun processo andrà mai in prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Dalla mezzanotte del primo gennaio è entrata in vigore la riforma della prescrizione approvata dal primo governo Conte lo scorso anno, e contenuta nel disegno di legge anticorruzione, il cosiddetto “Spazzacorrotti”. La riforma, fortemente voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal Movimento 5 Stelle, prevede il blocco assoluto della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

La prescrizione è l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo: con la riforma nessun processo finirà mai in prescrizione se è arrivato almeno a una sentenza di primo grado.

La prescrizione è una forma di garanzia per gli imputati contro l’eccessiva lunghezza dei processi – visto che i processi hanno costi enormi per gli imputati, anche nel caso poi si concludano con un’assoluzione – ed è uno strumento che lo Stato può utilizzare quando non è più interessato a perseguire alcuni reati (quelli punibili con l’ergastolo, invece, erano già imprescrittibili prima della riforma).

ERRORI GIUDIZIALI - La prescrizione serve anche a ridurre gli errori giudiziari, dal momento che più passa il tempo più le indagini e i processi si fanno complicati (le prove si deteriorano, i testimoni muoiono, eccetera).

La riforma della prescrizione si applicherà solo ai presunti reati compiuti a partire dal primo gennaio del 2020 e solo dopo che si arriverà a una sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione. I suoi effetti quindi per ora non si possono vedere nel concreto, anche se molti temono che la principale conseguenza della riforma sarà un generale allungamento dei tempi della giustizia.

La riforma prevede che restino invariati i termini della prescrizione per i reati consumati e tentati (nel primo caso decorre dal momento in cui è stato consumato il presunto reato, nel secondo dal momento in cui è terminata l’attività dell’imputato), mentre cambiano i termini per i reati continuati, cioè quelli in cui una persona commette più reati che rientrano in un medesimo “disegno criminoso”, come si dice: in questo caso il termine di prescrizione decorrerà dal giorno in cui è cessata la continuazione, e non più dal momento in cui è stato commesso ciascuno dei reati.

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