VOUCHER TURISTICI non utilizzati non rimborsati a causa di insolvenza o fallimento dell'operatore turistico o del vettore MINISTERO DEL TURISMO - DECRETO 10 settembre 2021, n. 160 Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - (GU n.272 del 15-11-2021) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2021 Il REGOLAMENTO riguarda l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del medesimo articolo 88-bis, non utilizzati alla scadenza di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2021), la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo pubblica sul sito istituzionale del Ministero del turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/) un apposito avviso contenente le modalita' di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennizzo, senza prevedere oneri o aggravi ulteriori rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento. 2. Per i voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, che non sono stati utilizzati entro la scadenza di validita' e non sono stati rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore, i consumatori presentano la domanda di indennizzo esclusivamente in via telematica. 3. Sono prese in considerazione e valutate esclusivamente le domande pervenute entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021. 4. Nella domanda i consumatori di cui al comma 2 indicano l'atto con cui e' dichiarato il fallimento o e' altrimenti accertato lo stato di insolvenza e autocertificano, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il numero del codice fiscale ed, eventualmente, della partita IVA, il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. I consumatori autocertificano, inoltre, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher. 5. I consumatori allegano alla domanda: a) i voucher scaduti emessi in loro favore ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, da operatori turistici o vettori; b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori decorsi diciotto mesi dall'emissione oppure decorsi dodici mesi dall'emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre. L'indennizzo e' erogato in misura pari al valore monetario del voucher entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande (note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2021). In caso di insufficienza delle risorse stanziate, ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti |