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BENEFICIO ADDIZIONALE (RDC) - Modalita' di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 12 febbraio 2021 Modalita' di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito  di cittadinanza del beneficio addizionale. (21A02710) (GU n.115 del 15-5-2021).

Ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili.

Beneficiari 

   1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per  l'avvio  di attivita' di lavoro autonomo, di impresa individuale  o  di  societa' cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi  di  fruizione  del reddito di cittadinanza (Rdc), e' concesso - ai  sensi  dell'art.  8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che  si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: 

    a) risultino, al momento della  presentazione  della  domanda  di beneficio addizionale,  essere  componenti  di  un  nucleo  familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione

    b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi  di  fruizione  del Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma  o  di  impresa  individuale  o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la  prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio; 

    c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti  la  richiesta del beneficio addizionale,  un'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di impresa  individuale,  o  non  abbiano  sottoscritto,  nello   stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la  quale si chiede il beneficio addizionale; 

    d) non siano componenti di nuclei familiari  beneficiari  di  Rdc che abbiano gia'  usufruito  del  beneficio  addizionale  di  cui  al presente decreto. 

  2.  L'ammontare  del  beneficio  addizionale,  riconosciuto  ad  un determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del  decreto- legge n. 4 del 2019, e' decurtato dell'importo eventualmente  gia'   erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del  Rdc, a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma  9,  terzo  periodo, del citato decreto-legge. 

  3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui  all'art.  3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019

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* IL DECRETO 12 FEBBRAIO 2021

GuardiaCivica - BENEFICIO ADDIZIONALE (RDC) - Modalita' di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza

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