BENEFICIO ADDIZIONALE (RDC) - Modalita' di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DECRETO 12 febbraio 2021 Modalita' di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale. (21A02710) (GU n.115 del 15-5-2021). Ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Beneficiari
1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attivita' di lavoro autonomo, di impresa individuale o di societa' cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc), e' concesso - ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: a) risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione; b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio; c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale; d) non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano gia' usufruito del beneficio addizionale di cui al presente decreto. 2. L'ammontare del beneficio addizionale, riconosciuto ad un determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto- legge n. 4 del 2019, e' decurtato dell'importo eventualmente gia' erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del Rdc, a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma 9, terzo periodo, del citato decreto-legge. 3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019 ___________________________________ |