AUTOCOMPOSTAGGIO: (articolo 183, comma 1, lettera e del d. lgs. 152/06) (Compostaggio di prossimità) Il requisito sostanziale che differenzia l’ autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità, riguarda il numero di utenze che effettuano l’attività di compostaggio. Qualora si tratti di un’utenza singola (domestica o anche non domestica) l’attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto. Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l’attività. Per utenze domestiche si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare (nota prot.n. 2776/RIN del 24/02/2017). Per le utenze non domestiche i quantitativi saranno in funzione dell’attività svolta dall’utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.). Si rammenta, infine, che lo sgravio tariffario per l’attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell’articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 nel caso di: • utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche; • utenze domestiche. Definizione Autocompostaggio, art. 183 lettera e = e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto
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