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CASSAZIONE - Caccia e Pesca - è stata presentata una richiesta di abrogazione dell'articolo 842 del cc

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n. 352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   suprema   di cassazione, in data 1° aprile 2021, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici  cittadini  italiani,  muniti  dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di  almeno  500.000  firme  di  elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione: 

    «Volete Voi abrogare l'art. 842 del codice civile, approvato  con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica  "Caccia  e"; primo comma "Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi  si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il  fondo  sia  chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o  vi  siano  colture  in atto suscettibili di danno" e secondo comma "Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'"?». 

    Dichiarano  di  eleggere  domicilio  presso  lo   studio   legale dell'Avv. Laura Melis in Via Giovanni Pascoli n. 206  -  55100  Lucca (LU) - pec laura.melis@pec.it 

Note
Il Proprietario del fondo può impedirvi l'ingresso anche chi caccia ma solo:
1 - Se il terreno è coltivato 
2 - quando il terreno è completamente recintato per un'altezza di almeno 1,20 metri

Se invece il terreno è ricompreso in un piano faunistico venatorio regionale, il divieto di ingresso ai cacciatori va autorizzato dalla Giunta Regionale.

Per esercitare la pesca è necessario il consenso del proprietario del fondo

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