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Il DPCM 3 novembre 2020. La sintesi delle regole contenute nel provvedimento.

il DPCM firmato in data 3 novembre 2020 contiene una serie di regole che il Governo ha ritenuto di diversificare a seconda dello stato epidemiologico delle singole Regioni Italiane. Sono state identificate tre zone contrassegnate dai colori giallo, arancione e rosso. 

ZONE GIALLE (misure valide per l'intero territorio nazionale)

- Le nuove misure scattano in tutta Italia. 

- Obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso. 

- Coprifuoco alle 22. Si potrà uscire dalle 5 alle 22. Oltre quest’orario ci si potrà muovere solo per «comprovate esigenze», dunque per motivi di lavoro, salute o urgenza, che dovranno essere giustificati con l’autocertificazione.

- Trasporti pubblici al 50%. È fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati. Autobus, metropolitane e treni regionali potranno viaggiare con una capienza al 50%.

- È prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività di laboratori in presenza.

- È prevista l’attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine.

- Bar e ristoranti rimangono chiusi dopo le 18, salvo asporto e consegna a domicilio fino alle ore 22

- Chiusi cinema, teatri, musei e le mostre.

- Sono sospesi i concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario. Sospesi anche gli esami per l’abilitazione professionale.

- Nel fine settimana e in tutti i giorni festivi sono chiusi i centri commerciali ad eccezione delle farmacie, alimentari, tabaccai ed edicole

ZONE ARANCIONI (Zone del terriotrio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto)

- Nelle regioni «caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» oltre alle misure di carattere nazionale si applicano anche alcune restrizioni aggiuntive.

- Divieti validi per 15 giorni. Il ministro della Salute «con frequenza almeno settimanale verifica il permanere della situazione e provvede con ordinanza per un periodo minimo di 15 giorni» d’intesa con il presidente della Regione e dunque condividendo la decisione.

- Divieto di ingresso.«È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati». Si potrà entrare e uscire solo per «comprovate esigenze», e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. Sono però «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza». È sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

- Vietati spostamenti tra Comuni. «È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione», a meno che non ci siano le «comprovate esigenze» e anche in questo caso è necessaria l’autocertificazione per dimostrare i motivi.

- Bar e ristoranti sono chiusi. «bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio» e «fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

ZONE ROSSE (Zone del terriotrio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto)

- Nelle Regioni «caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» oltre alle misure di carattere nazionale si applicano anche alcune restrizioni aggiuntive.

- Divieti validi per 15 giorni

- Divieto di ingresso e spostamento.«È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati». Si potrà entrare e uscire e muoversi solo per «comprovate esigenze», e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell’autocertificazione. È sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

- Sono chiusi i negozi ad eccezione di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Chiusi parrucchieri e centri di estetica. Chiusi anche bar e ristoranti tranne le consegne a domicilio, nonché fino alle 22,00 la ristorazione con asporto.

- Ad eccezione «dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza». Rimane «la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori»

GuardiaCivica - Il DPCM 3 novembre 2020. La sintesi delle regole contenute nel provvedimento.

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