Home

Finalità Sedi e sportelli Diventa
SOCIO
Associa il tuo
COMUNE
Associa la tua
SCUOLA
Associa la tua
AZIENDA
Professionisti
convenzionati
Area Soci CONTATTI
Assegno unico ed universale
 
Diretta CAMERA DEI DEPUTATI
 
Diretta SENATO
 
 
 
 
 
 
 


Cos’è il bail in, la normativa europea per il salvataggio delle banche attiva dal 1° gennaio 2016 in Italia.

Scopriamo cosa cambia e i rischi per i risparmiatori e che cos’è il bail in.
Cos’è il bail in e quali rischi corrono gli investitori? I telegiornali e i media tornano a parlare di bail in e del salvataggio delle banche italiane in crisi con i soldi dei risparmiatori. Ma cosa prevede il bail in e cosa cambia per i risparmiatori clienti delle banche in crisi che rischiano di perdere tutti i loro risparmi?

Guardiacivica.it riporta una guida completa e semplice che spiega ai risparmiatori italiani con esattezza cos’è il bail in e cosa cambia davvero per chi possiede azioni, obbligazioni o semplicemente ha un conto corrente presso una banca in crisi che viene salvata tramite il bail in, una normativa sviluppata in ambito europeo.

Bail in in Italia

Il bail in è ormai un realtà anche in Italia: dal 1° gennaio 2016 in Italia e nei paesi dell’eurozona sono cambiate le regole di salvataggio delle banche in crisi.
Con il recepimento della BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive), la direttiva europea per il salvataggio e la risoluzione del dissesto degli istituti di credito, viene introdotto lo strumento ormai a molti noto del bail in.

Cos’è il bail in?

Il bail in prevede che in caso di gravi difficoltà finanziarie delle banche siano gli azionisti, obbligazionisti e correntisti della banca stessa a contribuire al salvataggio della propria banca e con i propri soldi.
Eccezione solo per i clienti delle banche che detengono un deposito inferiore a 100 mila euro, che viene integralmente protetto dal Fondo di Garanzia dei Depositi.

Come funziona il bail in

Con l’adozione dell’ultima normativa europea si passa da un meccanismo di risanamento esterno (bail out) - che prevedeva un intervento diretto da parte dello Stato nel piano di salvataggio delle banche attraverso i soldi di tutti i contribuenti - ad uno strumento interno (bail in) - che vede il gli investitori della banca stessa pagare di propria tasca per il fallimento dell’istituto.

Il funzionamento del bail in segue degli obiettivi semplici, per alcuni discutibili:

   - risolvere il problema delle banche “dal di dentro”, senza ricorrere agli aiuti di Stato,
   - evitare il fallimento di una banca in gravi difficoltà economiche,
   - garantire alla banca stessa di continuare ad erogare i propri servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività.

Cos’è il bail in? I contenuti della direttiva BRRD

La lunga crisi finanziaria di questi ultimi anni, e in ultimo gli effetti del referendum Brexit, hanno evidenziato in molti paesi dell’Unione Europea l’inefficacia della vigilanza bancaria europea, degli strumenti di prevenzione e di gestione della crisi soprattutto di fronte a complesse realtà bancarie operanti in più paesi sempre più finanziariamente interconnessi.

In un mercato finanziario integrato, l’attuale sistema di controllo sulle banche non è riuscito a spezzare il circolo vizioso che vede connessi da una parte il rischio sovrano di uno Stato (ossia il rischio d’insolvenza di un paese che si riflette sul valore dei titolo del debito pubblico) e dall’altra il rischio associato alle banche che operano in quel paese.

La direttiva europea BRRD, il cui decreto attuativo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in Italia il 10 settembre 2015, introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.

Secondo la direttiva le banche saranno tenute a preparare piani di recupero per superare le difficoltà economiche e alle autorità europee e nazionali di controllo, chiamate autorità di risoluzione, saranno riconosciuti ampi poteri e strumenti per:

   - pianificare la gestione della crisi,
   - intervenire in tempo, prima del dissesto finanziario e bancario ,
   - gestire la fase di risoluzione attribuendo le perdite, secondo una gerarchia ben definita attraverso lo strumento del bail in, agli azionisti e ai creditori che subiranno la riduzione del valore delle loro azioni o di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Già in una fase di normale operatività della banca, saranno proprio le autorità di risoluzione ad individuare le strategie migliori da intraprendere in caso di crisi e sarà loro compito supervisionare e approvare i piani di risanamento predisposti dalle banche ai primi segnali di crisi finanziaria.

In Italia, l’autorità di risoluzione competente a livello nazionale è la Banca d’Italia. La direttiva consente alle autorità di risoluzione, in casi di eccezionale difficoltà di una banca, di poter disporre di strumenti di intervento tempestivi che nei casi più gravi consente la rimozione dell’intero organo di amministrazione e dell’alta dirigenza.

Bail in, direttiva BRRD: il Meccanismo Unico di Risoluzione

La nuova cornice europea della BRRD si inserisce all’interno di un progetto in corso ben più ampio e ambizioso, che è quello dell’Unione Bancaria Europea: dal novembre del 2014 è partito infatti il primo pilastro dell’Unione bancaria con l’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico nell’area dell’euro, che fa capo alla BCE ed è responsabile della vigilanza dei più significativi gruppi bancari europei, ossia di quelli che, per dimensione, rilevanza economica e attività transfrontaliere, potrebbero pregiudicare la stabilità del sistema finanziario europeo.

Dal 1° gennaio 2016 è operativo anche il Meccanismo unico di risoluzione (Single resolution Mechanism), il 2° pilastro dell’Unione bancaria e complemento del Meccanismo di vigilanza unico.

Compito di quest’organo è la gestione accentrata delle crisi bancarie nell’area dell’euro adottando di volta in volta i piani di risoluzione per le banche in grave dissesto finanziario e disponendo di un Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund), alimentato in questi anni dai contributi versati dalle banche dei paesi partecipanti. La funzione primaria del fondo sarà quella di intervenire, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie, qualora risulti necessario per esempio, assorbire perdite al posto dei creditori esclusi, riducendo l’ammontare del bail in.

Il meccanismo unico di risoluzione sarà gestito da un’autorità accentrata a livello europeo, il Comitato Unico di Risoluzione e dalle autorità di risoluzione nazionali, nel nostro caso ricopre questo ruolo la Banca d’Italia.

Bail in: cosa e quanto rischiano i risparmiatori?

Non tutti i correntisti contribuiranno al salvataggio della banca con lo stesso grado di rischio. Secondo la gerarchia del bail in è previsto prima il contributo dei soggetti creditori più rischiosi e poi, nel caso in cui le loro risorse risultassero insufficienti, si passa a quelle delle categorie successive.

Ad esempio, in caso di bail in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto il proprio credito solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (le categorie più rischiose)si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Sono invece esplicitamente esclusi i risparmiatori che hanno depositi fino a 100 mila euro cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi.

In particolare questa protezione riguarda:

   - le somme detenute sul conto corrente,
   - le somme detenute in un libretto di deposito
   - i certificati di deposito coperti dal fondo di garanzia

Sono inoltre esclusi dal bail in:

   - le passività garantite: i covered bond e altri strumenti garantiti
   - i contenuti delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito
   - i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali

È utile sapere che la copertura del fondo di garanzia opera per singolo correntista e per istituto. Questo significa che nel caso di un conto cointestato a due persone il fondo copre fino a 200 mila euro. Chi possiede una pluralità di conti presso la stessa banca il totale garantito rimane sempre 100 mila euro. Se invece un correntista ha più conti ma in banche diverse, è chiamato a contribuire solo per la somma eccedente i 100 mila euro presso la banca in difficoltà.

Tuttavia anche per la parte eccedente i 100 mila euro i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale: subirebbero un piccolo sacrificio solo nel caso in cui il bail in di tutti gli altri strumenti (con un grado di protezione minore) non fossero sufficienti a coprire le perdite e a ricapitalizzare la banca.

GuardiaCivica - Cos’è il bail in, la normativa europea per il salvataggio delle banche attiva dal 1° gennaio 2016 in Italia.

NB: GuardiaCivica non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di assistenza ai Cittadini. Non è finanziata da nessun Ente Pubblico o Privato, non è collegata ad alcun partito politico o sindacato, e si sostiene esclusivamente con il tesseramento dei Soci. Tutti i servizi di assistenza sono gratuiti per i Soci.