Requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano![]() DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28. Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. (16G00036) - (GU n.55 del 7-3-2016) Il decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, esso stabilisce i principi e disciplina le modalita' del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonche' i relativi valori di parametro. Ambito di applicazione ed esenzioni 1. Il presente decreto si applica alle acque destinate al consumo umano. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che attua la direttiva 2009/54/CE; b) alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE. 3. Con decreto del Ministro della salute, possono essere esentate dall’applicazione del presente decreto le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di una attivita’ commerciale o pubblica. 4. In caso di esenzione ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome provvedono a che: a) la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano; b) la popolazione interessata sia informata della possibilita’ di chiedere alle autorita’ competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all’eventuale presenza di sostanze radioattive;
c) la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati allorche’ si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualita’ di tali acque <> Il testo completo del DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28 |