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Requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28. Attuazione della direttiva  2013/51/EURATOM  del  Consiglio,  del  22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per  la  tutela  della  salute della popolazione relativamente alle  sostanze  radioattive  presenti nelle acque destinate al consumo umano. (16G00036) - (GU n.55 del 7-3-2016)

Il decreto stabilisce i requisiti per la  tutela  della salute della  popolazione  relativamente  alle  sostanze  radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, esso stabilisce i principi e disciplina le modalita' del  controllo  delle sostanze  radioattive  mediante  parametri  indicatori,   nonche'   i relativi valori di parametro. 

Ambito di applicazione ed esenzioni

1.  Il presente decreto si applica alle acque destinate  al  consumo umano.

2.  Il presente decreto non si applica:

a)  alle acque minerali naturali riconosciute come tali  ai  sensi del decreto  legislativo  8  ottobre  2011,  n.  176,  che  attua  la direttiva 2009/54/CE;

b)  alle acque medicinali ai  sensi  del  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE.

3.  Con decreto del Ministro della salute, possono  essere  esentate dall’applicazione del presente decreto le acque destinate al  consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno  di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50  persone,  escluse  le acque fornite nell’ambito di una attivita’ commerciale o pubblica.

4.  In caso di esenzione ai sensi del  comma  3,  le  regioni  e  le province autonome provvedono a che:

a)  la popolazione interessata sia  informata  al  riguardo  e  in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato  al  fine  di tutelare la salute  umana  dagli  effetti  negativi  derivanti  dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano;

b)  la popolazione interessata sia informata della possibilita’ di chiedere alle autorita’ competenti lo svolgimento di  verifiche  atte ad  escludere,  in  concreto,   rischi   per   la   salute   connessi all’eventuale presenza di sostanze radioattive;

 

c)  la popolazione interessata riceva tempestivamente  i  consigli appropriati allorche’ si manifesti  un  pericolo  potenziale  per  la salute umana derivante dalla qualita’ di tali acque

<> Il testo completo del DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28

GuardiaCivica - Requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

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